(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario accertare l'offensività in concreto della condotta, sicché la dichiarazione del privato deve essere rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione ovvero dei soggetti ai quali da detti destinatari l'informazione sarà propalata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per non avere questa sufficientemente argomentato in ordine all'offensività in concreto della condotta dell'imputato che, ai fini dell'ammissione dello svolgimento di attività nella struttura penitenziaria, aveva dichiarato falsamente di aver conseguito la maturità classica e la laurea).