(massima n. 1)
In tema di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento, la comunicazione di risoluzione contrattuale inviata dalla societā locatrice all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., produce effetto risolutivo immediato, rendendo inopponibili eventuali successivi pagamenti effettuati dal debitore, in quanto tali pagamenti intervengono dopo che il contratto si č risolto di diritto.