(massima n. 1)
Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilitą dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilitą nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso.