(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non č annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non č revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.