Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9369 del 8 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensė produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse č stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene.

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