(massima n. 1)
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, nč determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontā, che non richiede forme rituali e puō desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. L'accertamento di questa volontā, e dunque se essa sia ricavabile da comportamenti concludenti, č rimesso al giudice di merito, trattandosi di un accertamento in fatto.