(massima n. 2)
In generale, il delitto di truffa č configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro č diverso dal soggetto passivo del danno e in mancanza di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, purchč sussista un nesso di causalitā tra i raggiri o gli artifizi attuati per indurre in errore il terzo, il profitto del truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato e purchč il terzo ingannato abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilitā di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita. Tuttavia, nella fattispecie mancano entrambi questi presupposti perchč con la dichiarazione di incostituzionalitā dell'art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 č venuta meno l'automatica applicazione dell'equo canone a favore del conduttore e altri possibili effetti della dichiarazione del locatario (come gli accertamenti fiscali da parte della Pubblica amministrazione e la regolarizzazione del contratto a canone concordato) sono soltanto possibili e non immediati.