Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33032 del 25 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato č stata trasfusa, sia destinato a provare la veritā dei fatti attestati, e cioč quando una specifica norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione č stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

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