Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33032 del 25 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato č stata trasfusa, sia destinato a provare la veritā dei fatti attestati, e cioč quando una specifica norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione č stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

(massima n. 2)

In generale, il delitto di truffa č configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro č diverso dal soggetto passivo del danno e in mancanza di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, purchč sussista un nesso di causalitā tra i raggiri o gli artifizi attuati per indurre in errore il terzo, il profitto del truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato e purchč il terzo ingannato abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilitā di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita. Tuttavia, nella fattispecie mancano entrambi questi presupposti perchč con la dichiarazione di incostituzionalitā dell'art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 č venuta meno l'automatica applicazione dell'equo canone a favore del conduttore e altri possibili effetti della dichiarazione del locatario (come gli accertamenti fiscali da parte della Pubblica amministrazione e la regolarizzazione del contratto a canone concordato) sono soltanto possibili e non immediati.

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