(massima n. 1)
Il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato č stata trasfusa, sia destinato a provare la veritā dei fatti attestati, e cioč quando una specifica norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione č stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.