(massima n. 1)
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualitą personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilitą del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestą autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non č configurabile né il delitto di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la veritą, né quello di false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsitą non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).