Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21254 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č giustificato il recesso dal contratto preliminare di compravendita sulla base del solo pericolo di evizione parziale, per il quale esiste il rimedio disciplinato dall'art. 1481 c.c. (sospensione del pagamento del prezzo), ma devono essere verificati i presupposti di operativitā di tale rimedio anche in relazione ai criteri dettati dagli artt. 1453-1455 c.c. quanto ad esistenza, gravitā e proporzionalitā in relazione all'inadempimento ascritto alla controparte.

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