(massima n. 1)
La sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore successivamente all'inadempimento del locatore non può attivare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest'ultimo ha continuato a godere dell'immobile locato per la sua principale destinazione d'uso, senza interruzione dell'attività. In tal caso, l'inadempimento del locatore relativo alla mancata riparazione di una pertinenza accessoria non può essere considerato grave al punto da giustificare la sospensione del pagamento del canone.