Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36532 del 14 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.

(massima n. 2)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, anche se l'alterazione è temporanea, purché idonea a eludere l'identificazione del veicolo e abbia una durata apprezzabile tale da compromettere la fede pubblica.

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