(massima n. 1)
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitą materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale, tanto pił quando si tratti della fotocopia un atto, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticitą e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale. Tuttavia, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. la formazione della copia di una sentenza (e, quindi, di un qualsivoglia altro provvedimento decisorio dell'autoritą giudiziaria) inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta". (Per la S.C., tale principio di diritto si attaglia perfettamente all'odierno caso concreto ove l'imputato ha formato un provvedimento da esibire al proprio cliente, che faceva le veci dell'originale e che non mostrava alcun evidente segno di non autenticitą, copia del medesimo č allegata al ricorso e, dalla visione dello stesso, risulta assente solo il timbro del deposito, una formalitą la cui mancanza certo non poteva essere notata dall'interessato).