(massima n. 1)
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsitā materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto esclusa la configurabilitā del reato in un caso di esibizione della stampa su foglio A4 riproducente l'immagine di un passaporto in quanto inidonea, nel momento della presentazione, a generare un qualche dubbio sulla autenticitā della stampa stessa come documento, posto che essa non č mai stata accompagnata dall'esibizione di un documento inesistente - nč ne č mai stata attestata la corrispondenza).