(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą materiale commessa dal privato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di alterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positivitą del paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume anche rilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie relativa a condotta finalizzata al rilascio del cd. "green pass", necessario gli spostamenti nel territorio nel regime emergenziale pandemico da Covid-19).