(massima n. 1)
La domanda di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. deve essere accompagnata da una prova oggettiva del grave squilibrio tra le prestazioni e dello stato di bisogno dell'alienante, nonché dell'approfittamento da parte del beneficiario. Mere indicazioni generiche e inferenze non sono sufficienti a dimostrare gli estremi della lesione.