Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19913 del 17 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. deve essere accompagnata da una prova oggettiva del grave squilibrio tra le prestazioni e dello stato di bisogno dell'alienante, nonché dell'approfittamento da parte del beneficiario. Mere indicazioni generiche e inferenze non sono sufficienti a dimostrare gli estremi della lesione.

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