Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21130 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c. richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: 1) eccedenza ultra dimidium della prestazione rispetto alla controprestazione; 2) stato di bisogno del contraente danneggiato; 3) approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. In ordine alla prova del prezzo realmente pattuito, qualunque patto aggiunto o contrario rispetto al contenuto del contratto deve essere provato per iscritto, e non mediante testimonianze o presunzioni.

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