(massima n. 1)
La rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c. richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: 1) eccedenza ultra dimidium della prestazione rispetto alla controprestazione; 2) stato di bisogno del contraente danneggiato; 3) approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. In ordine alla prova del prezzo realmente pattuito, qualunque patto aggiunto o contrario rispetto al contenuto del contratto deve essere provato per iscritto, e non mediante testimonianze o presunzioni.