Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1153 del 10 aprile 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione, con cui il mutuatario manifesta la volontą di valersi della clausola che gli consente il pagamento prescindendo dalle scadenze rateali, costituisce un atto unilaterale ricettizio, i cui effetti divengono vincolanti per entrambe le parti nel momento in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

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