(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di aver agito 'avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.', non č sufficiente il mero collegamento degli autori del reato con contesti di criminalitā organizzata o la caratura mafiosa degli stessi; č necessario che venga utilizzato il metodo mafioso, ovvero che la condotta reato sia facilitata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.