(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilitā di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., č configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso.