Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21535 del 12 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non č sufficiente, ai fini della sua configurabilitā, la semplice disponibilitā di armi.

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