(massima n. 1)
L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non č sufficiente, ai fini della sua configurabilitā, la semplice disponibilitā di armi.