Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3046 del 13 settembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

È strumento frequentissimo nel commercio degli immobili urbani a proprietà originariamente divisa per piani o porzioni di piano, o destinati a divenire tali, i quali siano edificati col sussidio di un mutuo ipotecario, la determinazione provvisoria della quota di mutuo a carico di ciascun assegnatario o acquirente di unità immobiliari, salvo conguaglio a scadenza stabilita, al fine di assicurare l'anticipato ammortamento e il versamento degli interessi, mediante la prefissione di scadenze alle quali i ratei, o le singole quote di essi, sono esigibili. Ne consegue che il diritto al riparto definitivo (frazionamento del mutuo) non esclude l'esigibilità dei ratei provvisori alle scadenze stabilite.

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