Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19751 del 17 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.