(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilitā di armi, prevista dall'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., č configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino.