Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24901 del 17 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettivitą differente", per la particolaritą della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto gią condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettivitą derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacitą di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertą, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.

(massima n. 2)

In tema di associazione di tipo mafioso, deve intendersi "gruppo mafioso a soggettivitą differente" il sodalizio composto da soggetto gią condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attivitą delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest'ultimo, attivitą criminali diffuse sul territorio.

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