(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettivitą differente", per la particolaritą della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto gią condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettivitą derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacitą di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertą, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.