(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolositā, basato sull'avvenuta emissione, nei confronti del proposto, di provvedimento restrittivo della libertā personale per associazione per delinquere di tipo mafioso e sul suo successivo rinvio a giudizio, č insito nell'indizio di appartenenza ad un'associazione che si prefigge di realizzare e mantenere il controllo di attivitā economiche attraverso la intimidazione sistematica e tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertā. (Conf.: n. 1917 del 1986, Rv. 173455-01).