(massima n. 3)
In materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il "thema probandum" riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo; di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo. Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, indicativo della partecipazione all'associazione, ivi compreso il caso in cui detto accadimento sia collocabile in un diverso contesto temporale. Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti; e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale. E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa.