Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47102 del 12 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa deve essere distinta nettamente dal concorrente esterno. Al partecipe di una associazione mafiosa è riferibile un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non tanto uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purchè si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In tale ampia ricostruzione della variegata fenomenologia partecipativa mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà estremamente dinamica e multiforme, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, per cui le modalità di partecipazione possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza di determinate condizioni di riscontro.

(massima n. 2)

In presenza di una organizzazione di tipo mafioso - affinchè possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postula l'esatta individuazione delle armi stesse, essendo bastevole l'accertamento - in punto di fatto - in ordine alla disponibilità di un armamento; tale dato può legittimamente esser tratto, ad esempio, dai fatti di sangue riconducibili al gruppo criminale, o anche dal contenuto delle intercettazioni. Una volta acclarata la disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, la mancanza di una diretta disponibilità delle stesse, da parte del singolo partecipe, non vale ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante a carico dello stesso; è sufficiente, infatti, che il sodalizio o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di tali strumenti. Trattandosi di forma di manifestazione del reato associativo, è configurabile a carico di ciascun partecipe che sia ritenuto consapevole del possesso di armi ad opera degli associati, ovvero ignori tale dato per colpa.

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