(massima n. 1)
In materia religiosa la critica č lecita quando - sulla base di dati o di rilievi giā in precedenza raccolti o enunciati si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenitā di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione: mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunitā. Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 403 c.p., non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma č sufficiente che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalitā degli aderenti alla confessione religiosa.