Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18866 del 4 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

I delitti di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni devono essere distinti sulla base del diverso elemento soggettivo, che nel secondo caso, si caratterizza per la coscienza e volontà di attuare un proprio diritto.

(massima n. 2)

In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.

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