(massima n. 2)
In tema di reati contro la persona, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura sulla strada di accesso a un fabbricato in modo da rendere non impossibile, ma anche solo significativamente disagevole l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilitā del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della liberta di determinazione e di azione la persona offesa nell'esercizio del proprio diritto di passaggio.