Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8409 del 18 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltą di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontą come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltą non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.

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