(massima n. 2)
In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria. (Vedi: Sez. 2, n. 12607 del 1991, Rv. 188812-01; Sez. U, n. 11227 del 1992, Rv. 191606-01).