Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2355 del 25 ottobre 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il favoreggiamento personale ha natura di reato di pericolo, la condotta del quale deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo alle investigazioni o alle ricerche dell’Autorità giudiziaria, che può essere anche limitato o temporaneo.

(massima n. 2)

In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria. (Vedi: Sez. 2, n. 12607 del 1991, Rv. 188812-01; Sez. U, n. 11227 del 1992, Rv. 191606-01).

(massima n. 3)

In tema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione il contrasto fra la prognosi di decisività, posta a base dell'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., e la non decisività del risultato probatorio conseguente - di cui spetta al giudice dare adeguatamente conto - trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione (contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietà processuale), bensì l'uno a un potere processuale e l'altro alla decisione.

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