(massima n. 1)
La fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto reato di evento di pericolo, richiede un'azione che abbia anche soltanto influito sullo svolgimento regolare di una gara di appalto, incidendo sul suo corretto andamento, tanto da ledere, pur potenzialmente, l'interesse alla libera concorrenza e alla salvaguardia della pubblica amministrazione. Poiché la condotta, anche pericolosa, è costituita dal turbamento del procedimento amministrativo nella scelta del contraente, la data del commesso reato è quella in cui questa avviene, dunque l'aggiudicazione della gara. Le condotte antecedenti e successive sono soltanto "mezzi fraudolenti", cioè attività ingannevoli di qualsiasi genere diverse dalle condotte tipiche descritte dalla norma, dirette ad incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata e diverse dalle mere falsità realizzate per accedere alla gara.