(massima n. 1)
Non č abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, esercitando legittimamente il proprio potere-dovere di verificare il rispetto del criterio dell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di reato, abbia dichiarato la nullitą del decreto ex art. 429 c.p.p., disponendo la restituzione degli atti al G.U.P. per la rinnovazione dell'udienza preliminare, laddove risulti formulata una "imputazione ibrida", per cui nell'unitaria contestazione si rinvengono - sovrapposti in modo indistinto - elementi costitutivi di diverse fattispecie penali (fattispecie relativa ad un procedimento penale concernente ipotesi di reato configurate in ordine a procedure concorsuali per il conferimento di attivitą didattiche integrative in ambito universitario, in cui, a fronte dell'originaria contestazione mossa agli imputati, formulata come violazione dell'art. 353 c.p., nel corso dell'udienza preliminare il P.M., preso atto dell'intervento di alcune sentenze della Cassazione che avevano escluso la riconducibilitą di detti fatti alla violazione dell'art. 353 c.p., "integrava l'imputazione" inserendo come riferimento normativo, accanto all'art. 353 c.p., le parole "o 323 c.p." e aggiungendo, nella descrizione del fatto, alla violazione dell'art. 97 Cost., anche quella "della promozione e del merito (art. 1, comma IV L. n. 240/10)" e specificando che la collusione era consistita nell'essersi gli imputati accordati per favorire "intenzionalmente" il candidato).