Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37950 del 29 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen. individua il custode quale autore materiale e diretto della violazione dei sigilli apposti sulla cosa affidata alla sua custodia, nel caso in cui la violazione sia realizzata da altri, il soggetto risponderą: a) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 350 cod. pen., ove la violazione dei sigilli sia stata agevolata, o comunque resa anche solo possibile, dall'esercizio negligente (o dal mancato esercizio) dei doveri di custodia a lui facenti capo; b) del reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., ove sia provato il concorso doloso nella condotta dell'autore della violazione o comunque la dolosa violazione dell'obbligo di impedirla (art. 40, cpv., cod. pen.).

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