(massima n. 1)
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la nuova struttura del reato di traffico di influenze illecite, che rende punibile anche la "vittima", si riflette necessariamente sull'interpretazione dei singoli elementi della fattispecie di millantato credito in una chiave anche costituzionalmente orientata. Attesa la connotazione ingannatoria della parola "pretesto" (col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare), deve escludersi che l'espressione "con il pretesto di..." - che descrive un comportamento obiettivamente truffaldino originariamente contenuta nell'art. 346, comma 2, c.p. sia equipollente o, comunque, sovrapponibile al "vanto di relazioni asserite" di cui al novellato art. 346-bis c.p.