(massima n. 1)
La minaccia espressa dall'avvocato in udienza, mentre si controverte sulla sussistenza dei presupposti per emettere una misura cautelare nei confronti del proprio assistito, di sollecitare l'azione disciplinare e promuovere l'azione di responsabilitą civile nei confronti del magistrato, lungi dall'assumere una valenza di disvalore autonoma del tutto svincolata dall'offesa profferita, rileva quale relativo elemento circostanziale della minaccia e non solo ne esclude la rilevanza funzionale rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della tesi difensiva, ma la lega, in un rapporto di efficienza causale, allo scopo di ridicolizzare e screditare oltre che di intimorire il magistrato.