(massima n. 1)
In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, posto che il requisito della pluralità risulta integrato unicamente da persone che siano estranee alla Pubblica Amministrazione ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Ciò in quanto, ai fini della integrazione del delitto in esame è necessario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che l'offesa attinga l'apprezzamento di sè del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorchè sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera Pubblica Amministrazione.