(massima n. 1)
Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel caso in cui le frasi oltraggiose siano state udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, posto che il requisito della "presenza" non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano udite da terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non chiariva se i testi avessero udito le offese mentre si trovavano nella propria abitazione e, quindi, senza essere fisicamente presenti all'accaduto).