(massima n. 1)
L'offesa dell'onore (del pubblico ufficiale) e del prestigio (della pubblica amministrazione) configura il reato di cui all'art. 341-bis, c.p., quando avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico e avviene in presenza di più persone (che non siano però in divisa, come nel caso concreto, e siano estranei alla funzione pubblica, cioè "civili").