(massima n. 1)
La violenza morale, ai fini dell'annullamento del contratto, può estrinsecarsi anche in modo indeterminato o indiretto, purché sia specificamente diretta a estorcere il consenso per l'atto impugnato. La valutazione della sussistenza della violenza morale e del rapporto di causalità tra questa e il compimento dell'atto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.