Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2612 del 4 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violenza morale, ai fini dell'annullamento del contratto, può estrinsecarsi anche in modo indeterminato o indiretto, purché sia specificamente diretta a estorcere il consenso per l'atto impugnato. La valutazione della sussistenza della violenza morale e del rapporto di causalità tra questa e il compimento dell'atto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.