(massima n. 1)
La violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri irrituali può essere fatta valere esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 cod. civ., cioè come errore che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri, e la relativa deduzione comporta un'indagine da parte del giudice di merito sull'effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.