Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17073 del 20 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le nullitą negoziali non rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.

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