(massima n. 2)
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioč che il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche senza previa autorizzazione del fideiussore stesso.