Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17073 del 20 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Le nullitą negoziali non rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.

(massima n. 2)

Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioč che il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche senza previa autorizzazione del fideiussore stesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.