(massima n. 1)
In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori č nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessitā di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma č risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non č qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensė come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.