Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9331 del 8 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori č nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessitā di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma č risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non č qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensė come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.

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