(massima n. 1)
Per la configurabilitā del reato di corruzione propria di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., č necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione dell'utilitā, non potendo assumere rilievo una dazione derivata da stretti rapporti personali preesistenti tra pubblico ufficiale e privato. Inoltre, č necessario che l'utilitā sia patrimonialmente apprezzabile e correlata specificamente al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, quale oggetto del patto corruttivo.