(massima n. 1)
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitā contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullitā, ove emergente dagli atti, č suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi di azione volta a far valere una discriminazione in danno di lavoratori, qualora l'atto di cui si predica la nullitā abbia natura negoziale e ricorra un interesse generale tutelato e sempre che la domanda di accertamento della nullitā risulti autodeterminata in relazione al "petitum". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a domanda, proposta da alcuni dipendenti pubblici, di accertamento della nullitā, per discriminazione di genere, di avvisi di selezione relativi all'accesso alle progressioni professionali orizzontali - aveva escluso la rilevabilitā d'ufficio della nullitā degli avvisi in questione sotto il diverso profilo della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno).