Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10261 del 18 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.

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