Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24096 del 13 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Non sussiste il delitto di peculato qualora le somme di denaro, che dovevano essere versate alla Pubblica Amministrazione, siano state acquisite dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio attraverso condotte fraudolente nei confronti della clientela. In tal caso, trova applicazione la fattispecie di truffa.

(massima n. 2)

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione va individuato nel rapporto tra possesso e artifizi e raggiri che, nel primo caso, sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della "res" gią nella sua disponibilitą in ragione dell'ufficio o servizio ricoperto, mentre, nel secondo caso, hanno lo scopo di procurare al soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilitą.

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