(massima n. 3)
Non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui sia contestato per la prima volta in dibattimento un reato concorrente per il quale č prevista l'udienza preliminare se, in relazione al reato originariamente contestato, questa si sia regolarmente svolta, in quanto la disposizione di cui all'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., costituendo deroga al principio di non regressione del procedimento, ha carattere eccezionale e, come tale, č di stretta interpretazione. (Conf. Sez. 1, n. 25258 del 2004, Rv. 228137-01)