(massima n. 2)
La Corte di cassazione, ove sia dedotta, con il ricorso, la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.